Art 1 Costituzione, denominazione, sede
- È costituito l’associazione denominata “Associazione Ornitologica Europea” (in seguito A.O.E.) con sede legale in Parma Via Campioni 6 43100 Parma c/o Mozzillo Attanasio.
- Soci Fondatori : Marco Novelli - Renato Bonaldo - Massimo Camera - Marco Cotti - Daniele Zoli Attanasio Mozzillo
- L’Associazione è indipendente, apolitica e apartitica e non ha fini di lucro.
- La durata dell’A.O.E. è illimitata.
Art 2 Scopo ed oggetto sociale
L’ AOE persegue i seguenti scopi :
- la propaganda, l’incoraggiamento e lo sviluppo dell'ornitofilia e dell’ornicoltura;
- diffusione e discussione sui principali problemi che derivano dalla condizione di Allevatore;
- stimolare la competizione sportiva qualitativa tra gli Allevatori, per valorizzare le attitudini e le capacità tecniche dei soci e aiutarli a selezionare soggetti di pregio, agevolare lo scambio di esemplari allevati in territorio nazionale e all'estero;
- organizzare dibattiti, incontri, conferenze di esperti, circolazione di pubblicistica specializzata per la diffusione di cultura, conoscenze ed esperienze ;
- organizzare mostre e rassegne specialistiche ;
- collaborazione con tutte le istituzioni pubbliche ;
- gestire il sito www.ornieuropa.com di interesse fondamentale per l’immagine del AOE in Italia ed all’estero
- mettere in atto tutte le iniziative che possano essere funzionali in termini accessori all’attività principale
- creazione sul territorio nazionale italiano di sezioni territoriali
- creazione con altre associazioni di una nuova Federazione Nazionale Italiana, con creazione di un registro nazionale allevatori e che abbia rapporti proficui e collaborativi con tutte le istituzioni
- avere rapporti proficui con tutte le Federazioni Nazionali del settore , che siano disponibili al dialogo.
Art. 3 Risorse economiche
L’ AOE trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
- contributi degli aderenti e di privati;
- contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali,
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali,
- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
- I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
- E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ AOE, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 4 – Bilancio o Rendiconto
- L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- AI termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro il mese di giugno. Assieme al bilancio dovrà essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea anche la situazione patrimoniale.
Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 5 - I Soci
- L'Associazione è aperta a tutti , persone fisiche,giuridiche, associazioni, club, enti pubblici e privati, qualsiasi organismo , interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividano lo spirito e gli ideali.
- L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
- I soci si dividono nelle seguenti categorie:
- Soci fondatori
- Soci ordinari
- Soci sostenitori
- Soci onorari
Per ognuno di loro è definita, anno per anno, la quota relativa, ad opera del Consiglio Direttivo. La variazione deve essere approvata durante l’assemblea ordinaria ed entra in vigore il 1 gennaio dell’anno successivo. In caso di non modifica, resta in vigore l’ultima delibera assembleare in tale materia.
La divisione dei soci in categorie non implica comunque differenza di trattamento fra i medesimi riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell’AOE.
Art. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
- L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.
- il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
- La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.
- Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.
- L'esclusione dei soci è deliberata a scrutinio segreto dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari o deliberato danneggiamento morale o materiale dell’Associazione. Il socio escluso può ricorrere, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al Collegio dei Probiviri, il cui giudizio sarà inappellabile.
- Il socio decade automaticamente nel caso non provveda al versamento entro il 31 gennaio della quota associativa annuale.
- prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l’esclusione opera automaticamente col decorrere del termine previsto per il pagamento.
- Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI
- Tutti i soci sono obbligati:
- ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo, entro il 31/01 di ogni anno per l’anno in corso.
- a segnalare al comitato direttivo eventuali condanne o imputazioni per reati di bracconaggio o di detenzione illegale fauna autoctona. Qualora non li dichiarasse decade automaticamente dalla posizione di socio senza alcun diritto di rimborso.
- Tutti i soci hanno diritto
- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma c.c.;
- ad accedere alle cariche associative.
Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
- Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
- L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Art. 9 ASSEMBLEA
- L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
- L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo; elegge i membri del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri e determina gli eventuali compensi dei loro componenti che non fossero Soci;
- delibera l'eventuale Regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
- Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.
- Le convocazioni sono effettuate dal Presidente o dal Segretario mediante avviso (fax, Email, Sms, fono) da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione (da effettuarsi per legge in giorni diversi) e , in alternativa, mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.
- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto del termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
- In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario e poste in apposita riservata cartella del Forum aperta ai singoli soci .
Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi, ad eccezione del primo direttivo, definito comitato, che dura in carica tre anni.
- I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare partedel Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni.
- Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.
- Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, uno o due Vice-Presidente, un Segretario o Segreteria e un Cassiere e distribuisce tra i rimanenti Consiglieri le mansioni settoriali.
- Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- nominare il Presidente, il/i Vice-Presidente e il Segretario /la Segreteria;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
- nominare i responsabili regionali che avranno funzione di coordinamento dei soci in ogni singola regione, fino alla costituzione di un’associazione autonoma regionale.
- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza d'entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.
- Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno il 30% dei soci ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
- Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (raccomandata, mail, fax), da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. Il Consiglio può anche adottare per la sua riunione eventuali strumenti tecnici che consentano la partecipazione di tutti i membri (ad esempio chat del sito o eventuale MSN o sistema audio/visivo che non consenta l’alterazione della volontà dei singoli consiglieri).
- In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei all'Associazione, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
Art. 11 - IL PRESIDENTE
- Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’assemblea dei soci ,qualora non ci sia altra proposta per la Presidenza dell’Assemblea.
- Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Vice-Presidente, o altro Consigliere, ha anche funzioni di economo e provvede agli acquisti deliberati dall’assemblea o dal Consiglio, controlla la riscossione delle quote e la tenuta del relativo registro, nonché l’aggiornamento del libro dei beni sociali.
- Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.
- Su deliberazione del Consiglio Direttivo il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio medesimo.
- Il Presidente decade immediatamente per condanne che implichino danni alla morale o al patrimonio (specificatamente furti, effrazioni, sottrazioni ) e qualora riceva la sfiducia dei due terzi del Consiglio o della maggioranza dell’assemblea straordinaria su proposta esplicita dei due terzi degli associati. In tale caso viene sostituito immediatamente dal Vice Presidente. La stessa procedura vale per gli altri membri del Consiglio, la sostituzione avviene chiamando a far parte del Consiglio il primo dei non eletti ed in mancanza un socio, fino a ratifica della nuova assemblea generale.
Art. 12 – VOTAZIONI
- Le votazioni devono consentire il massimo della partecipazione dei soci. Sono da ritenersi preferibili candidature singole per consentire la partecipazione più ampia .
Art. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri (soci o esterni) nominati dall'Assemblea.
- Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli Organi dell'Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.
- Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra Organi dell'Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea anche fra i non soci.
- Il Collegio nomina al proprio interno un Presidente.
- Il Collegio dei Revisori controlla l’amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa, senza diritto di voto all'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio preventivo e consuntivo.
Art. 15 - SCIOGLIMENTO
In caso dì scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23/12/96 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 - RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.
Le disposizioni organizzative ed esecutive di dettaglio per l’attuazione del presente statuto, lo svolgimento delle elezioni e delle riunioni saranno precisate da apposito regolamento.
Art. 17 ELEZIONE PRIMO COMITATO DIRETTIVO
I soci fondatori nella prima riunione hanno deciso di affidare le cariche per il primo triennio ovvero fino al 31/12/2009 ai seguenti soci :
Presidente Onorario
Presidente : Marco Novelli
Vice Presidente :
Segreteria : Attanasio Mozzillo
Consiglieri : Renato Bonaldo – Massimo Camera – Daniele Zoli – Marco Cotti
I responsabili con potere di firma per il c/c/p ed eventuali c/c bancari o post pay per il suindicato periodo sono i sigg :
Marco Novelli – Attanasio Mozzillo
Visto , approvato , sottoscritto
Firme soci fondatori
Registrato a Parma Agenzia delle entrate il 22/10/2007 n° 15297 |